Bonus 55% per le eco-ristrutturazioni: un anno in più per richiederlo, 10 per detrarlo
E' definitiva la proroga della detrazione per il risparmio energetico delle abitazioni. Si può ottenerla per tutto il 2011 ed è detraibile in 10 anni
Abbiamo un altro anno per diventare "efficienti". O almeno le nostre case. Dopo varie esitazioni, la proroga della detrazione fiscale del 55% sulle ristrutturazioni per l'efficienza e il risparmio energetico nelle abitazioni è definitiva. Con l'approvazione finale della legge di stabilità, la sostanziosa agevolazione si conferma per tutto il 2011.
Un'agevolazione che insieme alla sua sorella maggiore (per anzianità) - il bonus del 36% - copre praticamente tutto il ventaglio di spese possibili per gli interventi edilizi sull'abitazione. E per adeguarla all'altro bonus è stata stabilita la detraibilità in 10 anni (in passato la ripartizione del credito è variata parecchio). Anche per questa agevolazione l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una guida dettagliata (scarica il pdf).
Riepiloghiamo i principali requisiti dell'agevolazione.
Un'agevolazione che insieme alla sua sorella maggiore (per anzianità) - il bonus del 36% - copre praticamente tutto il ventaglio di spese possibili per gli interventi edilizi sull'abitazione. E per adeguarla all'altro bonus è stata stabilita la detraibilità in 10 anni (in passato la ripartizione del credito è variata parecchio). Anche per questa agevolazione l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una guida dettagliata (scarica il pdf).
Riepiloghiamo i principali requisiti dell'agevolazione.
Che cos'è | Uno sconto dall'Irpef pari al 55% delle spese sostenute per interventi mirati al risparmio energetico nelle abitazioni fino al 31 dicembre 2011. L'importo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile (con rate di uguale importo) in 10 anni per tutti i contribuenti (a differenza del bonus 36%, non ci sono riduzioni di durata per gli ultra-settantacinquenni). | |
Beneficiari | Tutte le persone fisiche che possiedono un immobile a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto). | |
Attività e spese ammesse | Tutti gli interventi su edifici esistenti per: • la "riqualificazione energetica", cioè quelli che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio realizzando una maggior efficienza. Detrazione massima: € 100.000 (55% della spesa massima di € 181.818,18); • l'isolamento termico degli edifici o parte di essi (singoli appartamenti) per le superfici opache verticali e orizzontali (coperture, pavimenti e pareti). Detrazione massima: € 60.000 (spesa massima: € 109.090,90); • l'isolamento termico tramite la sostituzione di finestre e infissi. Detrazione massima: € 60.000 (spesa massima: € 109.090,90); • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Detrazione massima: € 60.000 (spesa massima: € 109.090,90); • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici "a bassa entalpia", e relativo sistema di distribuzione. Detrazione massima: € 30.000 (spesa massima: € 54.545,45) | |
Procedura | Vanno inviati all’Enea per via telematica entro 90 giorni dal termine dei lavori: • una copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Dm 19 febbraio 2007 - v. allegato alla guida); • la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati; Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 deve anche essere inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'inizio dei lavori utilizzando l'apposito modello (scarica il pdf). Rimane sempre l’obbligo della comunicazione all’Enea. Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (in genere le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico). E' importante conservare: - le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili; - le ricevute dei bonifici come prova del pagamento. |
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